Pubblicato il 3 marzo 2021 sul nuovo supplemento Economia civile di Avvenire […l'esempio delle società benefit è il più idoneo possibile perché esso è pensato per essere applicato con flessibilità all'intero universo delle imprese. La legge istitutiva delle società benefit non determina ex-ante e in maniera avulsa dai contesti il beneficio comune che le imprese devono obbligarsi a realizzare ma piuttosto lascia ad esse la libertà di scegliere gli obiettivi e le modalità più consone con cui realizzarli secondo la propria attività imprenditoriale caratteristica. In parole più semplici, la qualificazione di benefit non impone ma libera la capacità delle imprese di essere attori di cambiamento della società e l’UE non potrà in futuro non tenerne conto nella consapevolezza che sarà impossibile imporre modelli rigidi e predefiniti a un così ampio universo dl imprese. In questa prospettiva, auspicabilmente il modello italiano delle società benefit diventerà il modello di riferimento nell’UE per la sua applicabilità e flessibilità […]