È stato approvato l’emendamento all’art.49 del DDL 2220 - A “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Ne dà notizia il Presidente di Assobenefit, on. Mauro Del Barba, primo firmatario della proposta emendativa: “A quasi quattro anni di distanza dalla nascita delle società benefit un primo importante riconoscimento. La premialità è estesa a tutte le imprese che vogliono fare ciò che per le SB è prassi normale oltre che obbligo di legge. Siamo di nuovo primi!”.
Del Barba aggiunge che in questo modo l’Italia continua a fare scuola nel mondo. Oltre ad essere il primo Stato sovrano dopo gli Stati Uniti ad approvare una legislazione specifica sulle società benefit, con questo provvedimento il nostro Paese adempie alle raccomandazioni emanate da OSCE - proprio su iniziativa italiana - nel luglio scorso.
“Si conferma la nostra attitudine a concorrere attraverso lo sforzo delle nostre imprese alla ridefinizione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile”
Il testo dell’emendamento:
«1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: « L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi » sono inserite le seguenti: « e i criteri relativi alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, »;
b) all’articolo 95, il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costruzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero».